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- oppure dedurre le donazioni dal tuo reddito per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1 lettera g del D.P.R. 917/86).
Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra loro. Le donazioni devono avvenire tramite sistemi di pagamento tracciabili, quali banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, di debito, assegni bancari e circolari previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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